c. 1 L’Associazione “Avis Comunale di Ancona“ è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
c. 2 L’Associazione ha sede legale in Ancona – largo Donatori di Sangue n. 1 – ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito del Comune di Ancona.
c. 3 L’Avis Comunale di Ancona, che aderisce all’Avis Nazionale, nonché all’Avis Regionale Marche e Provinciale di Ancona, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale medesime.
c. 1 L’Avis Comunale di Ancona è un’Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c. 2 L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
c. 3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell’Avis Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché al Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
d) Favorire l’incremento della propria base associativa;
e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo;
c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’AVIS Comunale – coordinandosi con l’AVIS Nazionale, Regionale Marche e Provinciale di Ancona e con le Istituzioni Pubbliche competenti – svolge le seguenti attività:
a) Chiamata dei propri associati alle visite mediche ed alle donazioni del sangue e dei suoi componenti, in collaborazione ed in sintonia con le strutture pubbliche preposte;
b) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
c) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
d) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
e) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall’AVIS Provinciale, Regionale e Nazionale, attività di formazione e aggiornamento nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
f) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi di solidarietà ed umanitari ed al sostegno della ricerca scientifica;
g) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesto, attraverso propri rappresentanti all’uopo nominati;
h) Organizza cittadini che promuovono attività sportive, culturali, sociali e ludiche, a sostegno della promozione, della solidarietà, nell’ambito della propria competenza territoriale di influenza;
i) Svolge, in coordinamento con l’Avis Provinciale ed in attuazione delle direttive della medesima, attività di promozione nei comuni limitrofi nei quali non sono costituite altre associazioni Avis.
c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.
c.1 E’ socio dell’AVIS Comunale chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l’attività donazionale e partecipa con continuità all’attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell’ambito associativo.
c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna AVIS Comunale.
c.3 L’adesione all’AVIS Comunale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell’interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.4 L’adesione del socio all’AVIS Comunale, comporta l’automatica adesione del medesimo all’AVIS Nazionale, nonché all’Avis Provinciale e Regionale.
c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5.
c.6 La qualifica di socio è personale, e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.
c.1 La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni;
b) cessazione dell’attività donazionale o di collaborazione. Senza giustificato motivo, per un periodo di due anni:
c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri;
c.2 In presenza dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.
c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale del Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell’Avis Regionale.
c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all’adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri.
c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull’espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.
c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall’AVIS Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall’AVIS Nazionale.
c.1 L’AVIS Comunale può istituire un albo dei benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all’ambito di attività associativa.
c.1 Sono organi di governo dell’AVIS Comunale:
a) L’Assemblea Comunale degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo Comunale;
c) Il Presidente e il Vicepresidente;
c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti.
c.1 L’Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento di espulsione.
c.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.
c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell’Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.
c.4 Ciascun socio non potrà portare più di una delega.
c.5 L’Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
c.6 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci. Se, a seguito della richiesta di un decimo dei soci, il Presidente non adempie entro trenta giorni, l’assemblea deve essere convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
c.7 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.
c.8 In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.
c.9 Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.
c.10 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
c.12 Alle sedute dell’Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.
c.13 Nell’assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
c.14 Della convocazione dell’Assemblea Comunale viene data comunicazione all’Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
c.1 Spetta all’assemblea:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
c) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale o dai singoli soci in assemblea;
d) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale, come disciplinato dal Regolamento d’attuazione;
e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell’Assemblea Provinciale sovraordinata;
f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
g) l’approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale o dall’assemblea medesima;
h) la formulazione all’Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’Avis Provinciale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
j) la nomina dei liquidatori;
k) la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo;
c.2 Le competenze dell’Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.
c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti con le modalità previste dal Regolamento di attuazione nel numero stabilito dall’Assemblea elettiva.
c.2 Il Consiglio Direttivo comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario, i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed entro il 31 gennaio, rispettivamente per l’approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell’art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall’Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti.
c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l’intero consiglio.
c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Comunale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico.
c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale – fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino – con voto consultivo.
c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera – nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.
c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell’art. 11.
c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato.
c.1 il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l’Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l’Ufficio di Presidenza, nonché formularne l’ordine del giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi;
c.3 Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea Comunale degli Associati tra i soggetti dotati di adeguata professionalità.
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo ed ogni altra volta che sono invitati.
c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.
c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell’Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all’Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.
c.1 Il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, può nominare un Direttore Sanitario con compiti d’indirizzo e di coordinamento per la tutela della salute del donatore e per il controllo della raccolta del sangue in collegamento con le strutture trasfusionali pubbliche competenti per territorio.
c.2 Il Direttore Sanitario è responsabile, ove esistenti, delle cartelle sanitarie dei donatori e dei rapporti di tipo medico con le strutture trasfusionali.
c.3 Il Direttore Sanitario partecipa di diritto ai lavori del Consiglio direttivo.
c.1 Il patrimonio dell’Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi € 7.253,74.
c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio allo stesso destinato;
b) i contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti al netto delle relative spese sostenute;
c) i contributi di organismi internazionali;
d) gli avanzi di gestione ad esso destinati
e) i rimborsi derivanti dalle convenzioni;
f) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali, al netto delle relative spese sostenute;
g) ogni altro incremento netto derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Comunale.
c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’Ente, nel rispetto degli scopi previsti dall’Art. 2 del presente Statuto.
c.4 E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o ad incrementi patrimoniali destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali.
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall’Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e non sono retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori di Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell’art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno
c.4 lo statuto dell’Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Comunale può avvenire con delibera dell’Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
C.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’Avis Provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente Statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente Statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell’art. 16 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
c. 4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.
La sede dell’Assemblea comunale degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo comunale.
La convocazione dei soci persone fisiche è inviata a ciascun associato, per iscritto e nominativamente, a mezzo del servizio postale, anche se pubblicata su apposita rivista associativa, ovvero per via telematica (e-mail) o mediante sms per i soci raggiungibili con questi mezzi.
Ai fini di un completo dibattito, ogni socio potrà prendere visione della bozza della relazione associativa, dei bilanci e di ogni altro documento, presso la Segreteria dell’Avis comunale di riferimento.
La documentazione dovrà essere disponibile non meno di 3 giorni prima dell’Assemblea.
Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Consiglio Direttivo tutti i provvedimenti del caso.
Il Segretario e/o il Vice Presidente potrà altresì proporre al Presidente, la convocazione del Comitato Esecutivo sia per fatti di particolare urgenza, sia nei casi in cui ne ravvisi la necessità ed in mancanza di convocazione da parte del Presidente.
Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità indicate statutariamente.
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario oltre che da eventuali altri consiglieri appositamente indicati dal consiglio direttivo.
Si riunisce con cadenza massimo quindicinale per poter prontamente intervenire sui problemi di carattere organizzativo e procedere all’attuazione delle delibere consiliari, oltre che per proporre interventi migliorativi o di indirizzo politico-associativo. Della propria regolare attività riferisce al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo comunale, su proposta dei 2/3 dei componenti il consiglio direttivo, può deliberare di far certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.
Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo, riportando su apposito registro le risultanze delle verifiche.
Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo comunale, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo comunale.
I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo comunale e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.
Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.
Ove, in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti, l’organo di controllo dell’Avis di Ancona sia costituito monocraticamente da un solo Revisore dei Conti, le norme di cui al presente articolo si applicano all’unico revisore.
L’Avis Comunale di Ancona deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal tesoriere e supportate da idonea documentazione.
I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, e le relative movimentazioni, sono disposti con firma congiunta del Presidente e del tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo comunale è tenuto – per il tramite del Tesoriere – a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa, inoltre per gli stessi principi il tesoriere o il Presidente presentano ad ogni riunione del Consiglio Direttivo comunale elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa (saldi, situazione entrate/uscite, ecc.).
L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo comunale, del Comitato Esecutivo – ove istituito – e del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.
Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che sia riferita esclusivamente ad atti o provvedimenti che possano configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione.
Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, occorre tenere conto del possibile pregiudizio che, per l’Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 2 del Regolamento Nazionale, nell’Avis Comunale di Ancona è inammissibile detenere contemporaneamente, ossia nel corso di un medesimo mandato, più cariche in organi associativi distinti.
Per tutto quanto concerne – rispettivamente – i soci, i doveri dei soci, il logo e i segni distintivi dell’Associazione, le benemerenze associative, gli organi, la costituzione e l’adesione delle associazioni locali si rinvia esclusivamente agli artt. 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento Nazionale, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale il 16 maggio 2004, che si applicano integralmente.
Allo stesso modo, le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – esclusivamente dalle disposizioni di cui agli artt. 19-30 della Sezione Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio Nazionale dell’AVIS nella seduta dell’11 dicembre 2004, in attuazione del disposto di cui all’art. 19 del Regolamento medesimo, approvato dall’Assemblea Generale degli Associati il 16 maggio 2004.
E’ nulla pertanto – e, quindi, automaticamente non applicabile – ogni disposizione regolamentare in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale, nonché del vigente Statuto dell’Avis Comunale di Ancona.